La riforma sull’affidamento congiunto in Giappone e la questione della sottrazione dei minori: intervista al professor Colombo
Dal 1 Aprile 2026 il Giappone ha introdotto una riforma molto importante del diritto di famiglia che consente l’affidamento congiunto dei figli in caso di divorzio.
Il Giappone è considerato da tempo il “buco nero” nei casi di sottrazione di minori.
La principale critica mossa al Giappone da parte dei media occidentali è che ai genitori a cui hanno sottratto i figli manchino gli strumenti legali per far valere i loro diritti di custodia o visita parentale.
Questa riforma, considerata storica, quali cambiamenti porta? Avrà un impatto sulla questione della sottrazione dei minori o, invece, la questione dei figli contesi nella pratica resterà invariata?
Per capire meglio la riforma abbiamo intervistato il professor Giorgio Fabio Colombo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
1) Dal 1 Aprile 2026 il Giappone ha introdotto una importante riforma del diritto di famiglia che consente l’affidamento congiunto dei figli in caso di divorzio. Questa riforma quali cambiamenti porta? Perché viene considerata un cambiamento storico?
La riforma è considerata storica perché modifica un principio del diritto di famiglia giapponese solidamente radicato. Fino al 31 marzo 2026, a seguito di un divorzio, il Giappone adottava in maniera pressoché univoca la monogenitorialità legale: uno solo dei due genitori doveva essere indicato come titolare della potestà genitoriale. Dal 1° aprile 2026, invece, diventa possibile scegliere tra potestà genitoriale esclusiva e quella genitoriale congiunta. La legge di riforma è stata approvata nel maggio 2024 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2026.
Il cambiamento è importante perché segna un avvicinamento al principio della bigenitorialità. Tradizionalmente, nel sistema giapponese, il benessere del minore dopo il divorzio veniva spesso identificato con la stabilità: un solo genitore convivente, un centro decisionale unico, meno conflitto visibile. La nuova disciplina introduce invece l’idea che, quando ciò è compatibile con l’interesse del minore, entrambi i genitori possano continuare ad avere un ruolo giuridicamente riconosciuto nelle decisioni fondamentali che riguardano il figlio.
Quanto alla decisione, il punto è questo: nei divorzi consensuali i genitori possono accordarsi per la potestà congiunta o per quella esclusiva; se invece non c’è accordo, oppure nel caso di divorzio giudiziale, sarà il tribunale di famiglia a decidere, valutando l’interesse del minore, il rapporto del bambino con ciascun genitore, e il rapporto tra i genitori stessi. Il tribunale dovrà ascoltare le parti e cercare di comprendere la volontà del minore. La potestà congiunta, tuttavia, non può essere disposta quando vi siano rischi di abuso, violenza domestica o altre circostanze che rendano complesso l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
La riforma interviene anche su altri aspetti molto concreti: rafforza gli obblighi di mantenimento, introduce un sistema di “mantenimento legale” provvisorio in mancanza di accordo – 20.000 yen mensili per figlio fino alla determinazione dell’importo effettivo – e rende più agevole l’esecuzione in caso di mancato pagamento.
Detto questo, è importante non fraintendere la portata della riforma. Non significa necessariamente che il figlio vivrà metà del tempo con un genitore e metà con l’altro, né che ogni scelta quotidiana debba essere compiuta di comune accordo. La disciplina distingue tra decisioni ordinarie – per esempio pasti, abbigliamento, attività quotidiane, cure mediche non invasive – e decisioni più importanti, come trasferimenti, scelte scolastiche rilevanti, trattamenti medici importanti o questioni patrimoniali. In altre parole, la riforma riguarda soprattutto la co-decisione sulle scelte fondamentali della vita del minore, più che la gestione materiale di ogni aspetto della quotidianità.
L’eventuale co-abitazione alternata del minore con i genitori potrà essere anch’essa oggetto di accordo, e sarà inevitabilmente legata alla fattibilità in pratica e al livello di cooperazione tra i genitori stessi.
2) Con la nuova riforma le coppie divorziate possono negoziare l’affidamento congiunto. Visto che l’affido congiunto deve essere comunque scelto dai genitori divorziati, la riforma avrà un effettivo impatto sulla sottrazione dei minori? O la questione dei figli contesi nella pratica resterà invariata?
Bisogna distinguere due piani, che certamente possono essere in qualche modo collegati, ma che concettualmente e da un punto di vista pratico non coincidono. La riforma riguarda soprattutto l’assetto della responsabilità genitoriale dopo il divorzio, cioè chi può assumere le decisioni fondamentali sulla vita del minore. La sottrazione dei minori, invece, soprattutto nei casi internazionali o nei casi di forte conflitto, è un problema diverso: riguarda l’allontanamento del bambino da uno dei genitori, spesso prima ancora che vi sia una decisione stabile sull’affidamento o sulla potestà genitoriale.
Da questo punto di vista, non credo che la riforma possa avere effetti significativi sul problema dei figli contesi. Nei casi di sottrazione, infatti, il livello di conflitto tra i genitori è di solito altissimo, e proprio per questo è poco realistico immaginare che le parti riescano a negoziare un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e tantomeno una allocazione equilibrata delle visite. La riforma potrà forse incidere indirettamente, perché dà ai tribunali di famiglia uno strumento in più: in mancanza di accordo, il giudice potrà valutare se la potestà debba essere esclusiva o congiunta, e potrà intervenire anche su aspetti come le decisioni relative al minore, i rapporti genitore-figlio e il mantenimento.
Tuttavia, bisogna essere prudenti. La nuova disciplina non introduce automaticamente una condivisione materiale della vita quotidiana del minore, né elimina le difficoltà pratiche legate all’esecuzione delle decisioni giudiziarie o al ripristino dei contatti con il genitore escluso.
Direi quindi che la riforma è importante dal punto di vista culturale e sistemico, perché riconosce per la prima volta che il legame con entrambi i genitori può sopravvivere al divorzio. Ma il suo impatto sulla sottrazione dei minori sarà probabilmente limitato, almeno nel breve periodo. Potrà contribuire a cambiare il modo in cui i tribunali valutano il ruolo di entrambi i genitori, ma difficilmente contribuirà in modo significativo a risolvere i casi più conflittuali, come quelli delle sottrazioni.
3) La normativa è retroattiva e si applica anche alle separazioni avvenute prima della sua entrata in vigore. I genitori vittima di sottrazione di minore potranno quindi appellarsi all’affido congiunto per rivedere i propri figli?
Anche qui bisogna distinguere con attenzione i piani. La riforma riguarda la responsabilità genitoriale dopo il divorzio: introduce la possibilità che, una volta sciolto il matrimonio, entrambi i genitori continuino a essere titolari della potestà genitoriale. La sottrazione dei minori, invece, è un problema diverso. Può certamente intrecciarsi con il divorzio, ma spesso nasce prima, in una fase di crisi familiare in cui i genitori sono ancora formalmente sposati. In questi casi, quindi, una normativa specificamente pensata per disciplinare la potestà genitoriale dopo il divorzio non è immediatamente applicabile.
Per i genitori già divorziati prima dell’entrata in vigore della riforma, invece, il discorso è diverso. La nuova disciplina non produce un effetto automatico: non trasforma automaticamente la potestà esclusiva già attribuita a un solo genitore in potestà congiunta. Tuttavia, consente al genitore interessato di rivolgersi al tribunale di famiglia e chiedere una revisione dell’assetto precedente, se ciò è ritenuto conforme all’interesse del minore.
Quindi un genitore escluso dalla vita del figlio potrà certamente utilizzare la riforma come argomento per chiedere una rivalutazione della propria posizione. Ma questo non equivale a un diritto automatico a rivedere il figlio, né a una soluzione generale del problema della sottrazione. Il tribunale dovrà comunque valutare caso per caso: la situazione familiare, il rapporto del minore con ciascun genitore, l’eventuale conflittualità, la sicurezza del minore, la presenza di violenza domestica o abuso, e la concreta possibilità che i genitori esercitino insieme la responsabilità genitoriale. E in ogni caso la riforma si concentra soprattutto sulla gestione delle scelte di vita relative al minore, lasciando sostanzialmente la quotidianità e il tempo da trascorrere assieme al genitore non affidatario alla collaborazione delle parti.
4) Nei casi di sottrazione di minori ad oggi la difficoltà principale era quella di far valere le sentenze civili. I tribunali civili e di famiglia, infatti, non hanno reali poteri esecutivi e un genitore che si rifiuta di accettare l’autorità della corte riguardo la custodia dei figli o il diritto di visita da parte dell’altro genitore può essere soggetto solo a sanzioni minime. La riforma porta qualche cambiamento in questo senso? O questo problema persisterà?
Questo è probabilmente il punto più delicato. La riforma introduce novità importanti sul piano dei princìpi e degli strumenti giuridici, ma non elimina del tutto il problema storico dell’esecuzione delle decisioni in materia familiare.
Il diritto giapponese ha tradizionalmente avuto molte difficoltà a rendere effettivi i provvedimenti relativi ai figli, soprattutto quando il genitore convivente si opponeva alla visita o al contatto con l’altro genitore. I tribunali possono ordinare o regolare i rapporti genitore-figlio, ma l’esecuzione forzata in materia di minori resta molto complessa, perché lo Stato è restio a intervenire materialmente nella vita del bambino con strumenti coercitivi diretti. Per questo, nella pratica, l’esecuzione è spesso affidata a strumenti indiretti: pressioni giudiziarie, mediazione, ammonimenti, blande sanzioni pecuniarie. Ma quando il genitore affidatario resiste in modo deciso, questi strumenti possono rivelarsi insufficienti.
La riforma cerca di intervenire, seppur cautamente, anche su questo piano. Non riguarda solo la potestà congiunta, ma anche il mantenimento e i rapporti personali tra genitore e figlio. La terminologia stessa viene aggiornata: si parla più ampiamente di “relazioni” o “interazioni genitore-figlio”, non soltanto di visita in senso stretto. Questo permette di includere forme diverse di contatto: incontri, telefonate, videochiamate, messaggi, scambi epistolari, e così via.
La riforma prevede inoltre strumenti per rendere più sicuri e più praticabili questi contatti, anche attraverso un maggiore ruolo del tribunale di famiglia e una disciplina più dettagliata degli accordi relativi alla vita del minore. Però, almeno per quanto riguarda la sottrazione o il rifiuto sistematico di rispettare una decisione giudiziaria, non mi pare che il problema sia stato risolto. La riforma rafforza il quadro normativo, ma non trasforma radicalmente i poteri esecutivi dei tribunali civili e di famiglia.
Quindi direi che il problema persisterà, anche se in un contesto diverso. La riforma potrà rendere più facile per un genitore chiedere un provvedimento, ottenere il riconoscimento del proprio ruolo e pretendere che il rapporto con il figlio venga preso sul serio. Potrà anche favorire decisioni più articolate e piani genitoriali più precisi. Ma se l’altro genitore si rifiuta concretamente di collaborare, resterà il nodo dell’esecuzione: cioè il passaggio dalla decisione scritta alla realtà quotidiana. Ed è proprio lì che, storicamente, il sistema giapponese ha mostrato le sue maggiori fragilità.
5) Questa riforma è avvenuta principalmente a seguito di pressioni internazionali? O, invece, c’è stata anche spinta nazionale?
Direi che le due dimensioni sono entrambe presenti. Da un lato, è certamente vero che il sistema giapponese della potestà esclusiva dopo il divorzio era diventato un’anomalia nel panorama internazionale. Il Giappone era l’unico Paese del G7 a non riconoscere la possibilità della potestà congiunta dopo il divorzio, e questo lo esponeva da anni a critiche, soprattutto nei casi di separazioni tra cittadini giapponesi e stranieri e nei casi di sottrazione internazionale di minori. Alcune vicende di coppie miste hanno avuto grande visibilità mediatica e hanno contribuito a trasformare un problema tecnico di diritto di famiglia in una questione anche diplomatica e reputazionale.
Però sarebbe riduttivo dire che la riforma sia stata semplicemente il risultato di pressioni internazionali. Anche all’interno del Giappone il tema era discusso da tempo: da esperti di diritto di famiglia, avvocati, associazioni di genitori separati, psicologi dell’età evolutiva, e gruppi interessati alla continuità del rapporto tra figli e genitori dopo il divorzio. La riforma risponde quindi anche a una sensibilità interna, legata ai cambiamenti della famiglia giapponese, all’aumento dei divorzi, alla maggiore attenzione per i diritti del minore e alla necessità di garantire il mantenimento e la partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni più importanti.
Il punto più interessante, però, è che questa spinta verso la bigenitorialità ha incontrato una forte resistenza interna. In Giappone il timore della violenza domestica e dell’abuso ha avuto un peso enorme nel dibattito pubblico. Molti critici hanno sostenuto che la potestà congiunta, se applicata male, potrebbe costringere un genitore vittima di violenza a mantenere rapporti con l’ex coniuge abusante, o esporre il minore a forme di controllo e conflitto prolungato. Proprio per questo, la legge ribadisce un concetto quasi ovvio prevedendo che nei casi di sospetto abuso o violenza domestica si debba optare per la potestà esclusiva, e non per quella congiunta.
Quindi direi che la riforma nasce da una convergenza: pressioni internazionali, casi mediatici e trasformazioni interne del diritto di famiglia giapponese.
(Featured Image Source: Tetsu2266 on Wikimedia under public domain)
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